Secondo quanto previsto dall’art. 19-bis comma 1 lett. a) del d.l. n. 91/2014 convertito in legge 116/2014, i controlli, le dichiarazioni e le attività istruttorie delle agenzia per le imprese sostituiscono a tutti gli effetti i controlli e le attività delle amministrazioni pubbliche competenti, sia nei procedimenti automatizzati che in quelli ordinari, salvo per le determinazioni in via di autotutela e per l’esercizio della discrezionalità.
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