Le forze dell’ordine avevano in più di una occasione verificato la presenza di un musicista che suonava la pianola elettrica fuori del locale e che, sempre all’esterno, erano state posizionate casse acustiche delle dimensioni di un metro e quaranta centimetri, che diffondevano la musica anche a cento metri di distanza.
Il gestore si era difeso in Cassazione sostenendo che mancavano sia la misurazione dell’intensità del rumore che la specifica denuncia dei cittadini disturbati.
La Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso dell’imputato, ha affermato che il reato contestato non richiede alcun superamento di soglie predeterminate purché la condotta sia idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone, ed è del tutto irrilevante che una serie indeterminata di persone si sia lamentata effettivamente, basta però che la condotta sia in sé idonea ad arrecare disturbo; infatti, “utilizzare un pub per trasmettere musica, anche dal vivo, con impianti di diffusione ad alto volume in piena notte collocati all’esterno del locale, è condotta certamente idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone, per la collocazione in centro abitato”.
Per certificare l’illecito e comminare la multa è infine sufficiente l’accertamento degli organi di polizia giudiziaria, polizia o carabinieri, intervenuti sul luogo, che provi la presenza di impianti di diffusione esterni al locale.
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