Rischiano una multa i gestori dei locali notturni che diffondono musica all’esterno del locale di notte

28 Agosto 2008
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Rischiano una multa i gestori dei locali notturni che mettono gli impianti di diffusione della musica all’esterno del locale durante le ore notturne. Lo ha stabilito la Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione confermando una sentenza del Tribunale di Agrigento che aveva condannato il gestore di un pub della città siciliana a 300 euro di ammenda per il reato di disturbo della quiete pubblica per aver diffuso musica ad alto volume all’esterno del locale.
Le forze dell’ordine avevano in più di una occasione verificato la presenza di un musicista che suonava la pianola elettrica fuori del locale e che, sempre all’esterno, erano state posizionate casse acustiche delle dimensioni di un metro e quaranta centimetri, che diffondevano la musica anche a cento metri di distanza.
Il gestore si era difeso in Cassazione sostenendo che mancavano sia la misurazione dell’intensità del rumore che la specifica denuncia dei cittadini disturbati.
La Suprema Corte, dichiarando inammissibile il ricorso dell’imputato, ha affermato che il reato contestato non richiede alcun superamento di soglie predeterminate purché la condotta sia idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone, ed è del tutto irrilevante che una serie indeterminata di persone si sia lamentata effettivamente, basta però che la condotta sia in sé idonea ad arrecare disturbo; infatti, “utilizzare un pub per trasmettere musica, anche dal vivo, con impianti di diffusione ad alto volume in piena notte collocati all’esterno del locale, è condotta certamente idonea ad arrecare disturbo ad una serie indeterminata di persone, per la collocazione in centro abitato”.
Per certificare l’illecito e comminare la multa è infine sufficiente l’accertamento degli organi di polizia giudiziaria, polizia o carabinieri, intervenuti sul luogo, che provi la presenza di impianti di diffusione esterni al locale.

>> C. Cassazione, Sez I penale, 17/6/2008, n. 25716

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