IL CASO
In caso di richiesta di pubblico spettacolo e trattenimento in area pubblica, da parte del giocoliere del fuoco, si chiede quali documenti e requisiti richiedere, quale tipologia di licenza rilasciare in base al TULPS, nonché normativa di riferimento che disciplina la materia dei giocolieri del fuoco.
L’iscrizione nel registro ex art. 121 TULPS per i mestieri girovaghi (fra cui rientra anche quello del quesito) è stato abrogato dal D.P.R. n. 311/2001, e pertanto non è più richiesto il possesso di alcun requisito per l’attività de quo, in quanto, come precisato in una circolare del Ministero dell’Interno n. 14375/II Sett. del 23 dicembre 1985, non potevano farsi ricadere nell’art. 69 del TULPS tali attività, poiché attività prive del carattere dell’imprenditorialità.
L’attività di mangiafuoco è ora disciplinata dalla legge n. 337/1968 che all’art. 4 prevede l’istituzione di un elenco delle attività spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni, con l’indicazione delle particolarità tecnico-costruttive, delle caratteristiche funzionali e della denominazione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Nello specifico il D.M. 28/02/2005 (G.U. n. 79 del 06/04/2005) ha istituito una nuova sezione, la “Sezione VI^ Spettacolo di strada” – “Attività spettacolare svolta nel territorio nazionale senza l’impiego di palcoscenico, di platea e apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolta in modo itinerante con il pubblico in movimento, grazie alle sole capacità attoriali degli artisti, ovvero attraverso l’impiego di “minimi” strumenti ad uso esclusivo degli artisti. Il numero degli addetti scritturati nell’attività deve essere inferiore ad 8 e il numero delle rappresentazioni eseguite nell’arco dell’anno deve essere inferiore a 150”.
L’inserimento di queste attività nel suddetto elenco fa assumere alle stesse lo “status” di spettacolo viaggiante, e di conseguenza sembrerebbe presumere per esse l’obbligo della licenza di polizia si cui all’art. 69 del TULPS, come indicato nell’art. 5 della legge n. 337/1968, in relazione a tutte le attività dello spettacolo viaggiante inserite in detto elenco. Per quanto sopra riportato, l’artista dovrebbe munirsi della licenza permanente ex art. 69 TULPS valida su tutto il territorio nazionale rilasciata dal Comune di residenza e, di volta in volta, effettuare una comunicazione al Comune ove intende esercitare l’attività.
Si ritiene che resti valida anche in questo ambito la regola generale per cui è necessario preliminarmente valutare che si tratti di attività svolte in forma meramente occasionale, ovvero l’artista attui una forma di spettacolo giuridicamente rilevante.
Il Ministero dell’Interno con parere n. 557/PAS.616.12007(1) del 06/02/2008 ad oggetto “Chiarimenti in ordine a piccoli intrattenimenti e spettacoli di strada (mestieri girovaghi già disciplinati dall’art. 121 TULPS)”, opta per una diversa interpretazione che di seguito letteralmente si riporta: “La materia rientra tra quelle di competenza delle Amministrazioni Comunali e, generalmente, risulta disciplinata dai regolamenti di polizia urbana attraverso cui si mantiene una sia pur minima attività conoscitiva del fenomeno in questione, prevedendo solitamente un obbligo di comunicazione informativa da parte chi intenda esercitare il mestiere cosiddetto di girovago nell’ambito del territorio comunale”.
Alla luce del predetto parere tale attività (come altre simili, quali: mimi, giocolieri, madonnari, saltimbanchi, statue viventi, caricaturisti, ecc.) dovrebbe venire disciplinata dal Comune in un regolamento, nel quale prevedere le modalità di svolgimento, i luoghi e le attività consentite, l’iter amministrativo conseguente, prevedere – se del caso – il pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico, le eventuali sanzioni.
Gli artisti di strada regolamentati dal Comune in un apposito regolamento (ovvero inserito nel regolamento di Polizia Municipale) sono coloro che svolgono gratuitamente o richiedendo un’offerta libera, in spazi pubblici o aperti al pubblico, attività artistiche caratterizzate dalla fruizione immediata; viceversa sono esclusi dalla disciplina del Regolamento comunale coloro che esercitano attività artistiche per mestiere e quindi riconducibili alla disciplina di cui all’art. 69 TULPS.
Nel quesito sarebbe stato opportuno definire cosa si intende per “attività di pubblico spettacolo e trattenimento in area pubblica da parte di un giocoliere del fuoco (mangiafuoco)”, perché potrebbe configurarsi (non essendoci indicazioni più precise sulle modalità attuative) la richiesta di licenza ex art. 68 TULPS e, eventualmente, anche la licenza di agibilità di cui all’art. 80 TULPS.
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