Riecco la conferenza di servizi decisoria accelerata

Approfondimento di Pippo Sciscioli

Pippo Sciscioli 7 Aprile 2025
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Procedimento amministrativo: ritorna la conferenza di servizi accelerata obbligatoria, dopo la scadenza al 31 dicembre scorso del termine di efficacia della precedente disposizione normativa.

Il Governo, con il decreto legge n. 25 del 14 marzo scorso, recante misure in tema di reclutamento del personale, all’art.10, comma 4 ripropone, fino al 31 dicembre 2026 e dunque ancora in via sperimentale, questo strumento super veloce di definizione dell’iter autorizzativo di pratiche amministrative, in nome della semplificazione e accelerazione dei procedimenti.

Specie quando si tratta di iniziative imprenditoriali private e di progetti pubblici finanziati dal PNRR o dal PNC.
Si pensi ai casi di edilizia produttiva o alla messa in attività di un impianto di carburante o di una media struttura di vendita o all’approvazione di una variante urbanistica ex art. 8, dpr 160/10 (fattispecie di competenza dello Sportello Unico per le Attività Produttive) o, ancora, ai casi di approvazione di progetti di opere pubbliche, in cui è frequente il ricorso a questo modello semplificato di acquisizione dei pareri di più Enti, anche tramite il ricorso al silenzio assenso di quelli rimasti inerti.

Il recente decreto legge dunque prolunga l’efficacia di una misura varata dal legislatore ai tempi dell’emergenza pandemica e cioè l’art.13 del d.l. 76/20, che tuttavia la considerava facoltativa per le pubbliche amministrazioni, divenuta poi obbligatoria e con tempi ridotti rispetto a quelli canonici.

In questa maniera, le varie pubbliche amministrazioni, a cominciare dai Comuni, saranno tenute a ricorrere a questa modalità smart di conferenza
quando la conclusione positiva del procedimento è subordinata all’acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, resi da altri Enti, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, potendo invocare- in caso di mancata acquisizione delle determinazioni richieste- il silenzio assenso.

Lo scopo di snellire i processi autorizzativi di iniziative imprenditoriali privati o di opere pubbliche, spesso ostaggio della burocrazia.

In definitiva, ora si ha che, fino a tutto il 2026, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria in modalità asincrona a cura dell’Ente procedente:

a) tutte le amministrazioni coinvolte dovranno rendere i pareri di competenza entro il termine perentorio di trenta giorni
(anziché nel termine ordinario di 45 giorni, previsto dall’art.14, comma 2 della legge 241/90);

b) in caso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico- territoriale, dei beni culturali o alla tutela della salute (quindi Soprintendenze, Regioni, Asl) il suddetto termine è fissato in quarantacinque giorni, fatti salvi i maggiori termini previsti dalle disposizioni del diritto dell’Unione europea (anziché nel termine ordinario di 90 giorni previsto dall’art.14, comma 2 della legge 241/90);

c) in caso di dissenso o non completo assenso, le amministrazioni coinvolte dovranno comunque fornire le prescrizioni e le misure mitigatrici che rendano possibile l’assenso, quantificando altresì i relativi costi, conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell’intervento risultante dal progetto originariamente presentato. Queste disposizioni si applicano, senza deroghe, a tutte le amministrazioni comunque partecipanti alla conferenza di servizi, comprese quelle competenti in materia urbanistica, paesaggistica, archeologica e di tutela del patrimonio culturale;

d) l’amministrazione procedente svolge, entro i successivi quindici giorni dalla scadenza del termine per il rilascio dei pareri dei vari Enti una riunione telematica finale per concludere il procedimento, anche con il ricorso al silenzio assenso.

E’ opportuno puntualizzare che, nonostante la rubrica dell’art.10 d.l. 25 e i commi inclusi si riferiscano letteralmente all’implementazione di misure in materia di personale a supporto delle attività di ricostruzione nei territorio di Emilia Romagna, Marche, Toscana colpite dalle alluvioni del 2023 e per la situazione emergenziale della Terra dei fuochi, il comma 4 invece ne prescinde, riferendosi evidentemente in generale all’istituto della conferenza di servizi di cui nall’art.14, comma 2, l. 241/90.

A chiarire la corretta interpretazione sulla portata generale della novella la relazione illustrativa del decreto e la successiva nota informativa dell’Anci secondo cui “il comma 4 del richiamato art. 10 prevede che fino al 31 dicembre2026 la conferenza di servizi decisoria di cui all’articolo 14, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si svolga ai sensi dell’articolo 13, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020,n. 76, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.120 (conferenza di servizi c.d. accelerata). Il citato articolo 13 del d.l. n. 76 del 2020, nella formulazione originaria, ha introdotto in via facoltativa la possibilità di ricorrere a una conferenza di servizi c.d. accelerata, caratterizzata da una riduzione dei termini sia endoprocedimentali che di conclusione del procedimento. Tale disciplina è stata successivamente modificata dall’articolo 14 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito dalla legge 21 aprile2023, n. 41 e, poi, dall’articolo 12 del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla legge 29 aprile 2024, n. 5, che hanno, tra l’altro, reso obbligatorio, fino al 31 dicembre 2024, il ricorso alla conferenza di servizi accelerata, qualora sia necessario indire una conferenza decisoria in forma semplificata e in modalità asincrona. Ora per effetto del richiamato c. 4 dell’art. 10, la conferenza di servizi “accelerata” si applica fino al 31 dicembre 2026. Si rammenta che ai sensi dell’art. 13 del DL N. 76/2020, in tutti i casi in cui debba essere indetta una conferenza di servizi decisoria ai sensi dell’articolo 14, c. 2, della legge 241/1990, le amministrazioni procedenti adottano lo strumento della conferenza semplificata di cui all’articolo 14-bis (forma semplificata e modalità asincrona)”.

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