TAR Veneto, sez. III – Sentenza 7 febbraio 2012, n. 184
È illegittimo il diniego di autorizzazione per l’apertura di un nuovo punto di vendita esclusivo di quotidiani e periodici la cui motivazione sia incentrata sulla circostanza che nella frazione nella quale il soggetto richiedente vorrebbe aprire la rivendita vi sono già due punti vendita esclusivi e che i criteri regionali sulla programmazione, nella fissazione di un rapporto tra numero degli esercizi e popolazione residente, non consentono l’apertura di un esercizio ulteriore rispetto a quelli già operativi. Tuttavia l’amministrazione non ha tenuto conto delle innovazioni contenute nell’art. 3 del d.l. n. 223 del 2006 (c.d. decreto Bersani). Tale disposizione (art. 3 lettera d del decreto sopra richiamato) ha infatti tolto la prescrizione del rispetto del limite riferito a quote di mercato predefinite. Il criterio, applicato nel caso di specie, che vuole il rispetto di una relazione numerica tra esercizi e popolazione residente, che trovava il proprio fondamento nell’art. 6 del d.lgs. n. 170 del 2001, è proprio un limite riferito a quote di mercato predefinite. D’altro canto il sopra richiamato art. 3 del decreto Bersani si applica a tutte le attività commerciali e dunque anche alle attività di rivendita di giornali e di riviste. Il principio di cui sopra posto dal decreto Bersani è poi stato confermato in ambito europeo dalla direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno, in attuazione del Trattato CE, ed in particolare dell’art. 3 e dell’art. 49 del Trattato CE, la quale (in particolare l’art. 15 di tale direttiva) ha vietato alle autorità nazionali e locali l’applicazione di qualsivoglia misura restrittiva delle nuove aperture di esercizi commerciali, fondata su restrizioni quantitative o territoriali sotto forma, in particolare, di restrizioni fissate in funzione della popolazione o di una distanza geografica minima tra prestatori. Gli stessi principi sono stati da ultimo confermati dal decreto-legge n. 201 del 2011 convertito dalla legge n. 214 del 2011, il cui art. 31 stabilisce che, secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali od altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente e dei beni culturali.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento