Quesito: chiarimento dell’art. 71 del D.Lgs. 59/2010
Al comma 6 lettera b) tra i requisiti professionali abilitanti all’esercizio, in qualsiasi forma, di un’attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un’attività di somministrazione di alimenti e bevande è incluso l’aver prestato la propria opera, per almeno due anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande.
Il nostro dubbio riguarda una domanda di autorizzazione per la vendita in forma itinerante presentata al Comune di XXXXXXX da una persona che ha presentato la propria opera, per almeno due anni nell’ultimo quinquennio presso un hotel (il quale ha il ristorante per i soli clienti dell’hotel); le strutture alberghiere possiamo considerarle tra le imprese abilitanti per quanto riguarda il requisito professionale.
Risposta – mail del 10 settembre 2010
Per effetto del decreto n. 59 del 2010, che ha recepito la Direttiva Servizi, sono stati unificati i requisiti per la vendita e per la somministrazione. Non è pertanto possibile riconoscere la validità della pratica per solo una tipologia di attività. Né è possibile (ed era così anche prima del d. lgs. n. 59) distinguere tra le varie modalità di vendita (in sede fissa, su area pubblica etc). Se un requisito è valido, nel senso che rispetta quanto richiesto dall’art. 71 del d. lgs. n. 59, deve essere riconosciuto abilitante per tutte le tipologie e tutte le modalità di esercizio dell’attività.
Ritengo necessario precisare che la qualificazione professionale ai fini dell’esercizio dell’attività nel settore alimentare, nel caso di specie, può essere riconosciuta se il soggetto l’ha acquisita presso il ristorante dell’albergo. Non basta cioè l’essere stato dipendente di un albergo con ristorante, ma occorre essere stato addetto al ristorante. Se permangono dubbi fatemi sapere.
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