Il Ministero dell’Interno, con
parere n. 557/PASS.16761.12001(1) del 29 ottobre 2010, interpreta la locuzione “per infrazione alle norme sui giochi” contenuta nell’art. 71, comma 2 del d.lgs. n. 59/2010 e sostiene che la perdita dei requisito morale si attua per ogni infrazione alla normativa che disciplina il gioco pubblico. Queste infrazioni sono con grande frequenza di natura amministrativa in quanto si sostanziano in genere nella violazione dell’art.110 del TULPS. Il Ministero, in questa nota, sostiene che l’accertamento di una violazione sanzionata dall’art.110, comma 9, comporta la perdita dei requisiti morali ancor prima dell’intervenuta reiterazione, prevista dal comma 10. Chi scrive aveva più volte sostenuto questa possibilità interpretativa anche se, in pratica, si tratta di un’interpretazione di difficile applicazione. Se da un lato è possibile intervenire per la perdita del requisito morale quale conseguenza di uno specifico atto sanzionatorio, dall’altro non è possibile darne piena applicazione se non viene costituita un banca dati che registri tutte le violazioni accertate a carico di un determinato soggetto dalle diverse forze di polizia che intervengono in questo settore.
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