DECRETO 18 dicembre 2012 – Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. (12A13380)
IL MINISTRO DELL’INTERNO
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12
settembre 1996, n. 214 il quale, al comma 2 dell’art. 1, esclude dal
campo di applicazione i luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane
prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del
pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con
uso di palchi o pedane per artisti, purche’ di altezza non superiore
a 0,8 metri e di attrezzature elettriche, comprese quelle di
amplificazione sonora, purche’ installate in aree non accessibili al
pubblico;
Vista la proposta del Comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi, di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, con cui si chiede l’eliminazione del predetto
limite di altezza, pari a 0,8 metri, ritenuto non rilevante ai fini
della prevenzione incendi, ferme restando, per i predetti luoghi
all’aperto, le prescrizioni di cui al titolo IX della regola tecnica
allegata al decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996 e le
vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Ravvisata la necessita’ di modificare il decreto del Ministro
dell’interno 19 agosto 1996;
Decreta:
Art. 1
1. All’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro
dell’interno 19 agosto 1996, le parole «purche’ di altezza non
superiore a m. 0,8» sono soppresse e alla fine sono aggiunte le
seguenti parole: «, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX
della regola tecnica allegata al presente decreto».
Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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