Le nuove disposizioni, raccolte nel decreto legislativo n. 21/2009, si occupano di etichettatura, di livelli di fosforo consentiti, di informazioni che i produttori devono fornire all’Istituto superiore di sanità ed ai medici, di come si chiedono autorizzazioni e deroghe e di vigilanza.
Da un punto di vista informativo, la principale novità è la creazione di una banca dati dei preparati detergenti a cura dell’Istituto superiore di sanità, che sarà fruibile sul sito internet dell’istituto, consultabile gratuitamente da parte dei medici.
Comunque, le informazioni sui detergenti potranno essere richieste anche dai centri antiveleni abilitati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, oppure direttamente dai fabbricanti, che dovranno renderle disponibili e mettere il loro numero di telefono sull’etichetta (oppure quello dell’importatore).
Proprio a proposito dell’etichettatura di questi prodotti, il nuovo regolamento si adegua a quanto disciplinato nel regolamento comunitario per cui dovranno essere stampate in italiano a caratteri leggibili, visibili ed indelebili sulle confezioni vendute ai consumatori: la denominazione ed il marchio commerciale del prodotto; il nome o la denominazione commerciale od il marchio depositato e l’indirizzo completo con il numero telefonico del responsabile dell’immissione del prodotto sul mercato; l’indirizzo e l’indirizzo e-mail, se disponibile, con il numero telefonico presso il quale può essere ottenuta la scheda tecnica riguardante il detergente.
Questo vale sia nel caso i prodotti siano venduti in confezione singola, sia sfusi.
Il nuovo regolamento vieta, poi, l’importazione in Italia e la detenzione per l’immissione in commercio di preparati per lavare con un contenuto di composti di fosforo, espressi come fosforo, in concentrazioni superiori a determinati limiti. Per i «coadiuvanti del lavaggio» il tetto è fissato allo 0,5 %.
Tra i detersivi per la lavatrice, il bucato a mano ed i piatti, invece, sono considerati fuori legge quelli che hanno un contenuto di fosforo superiore all’1%, mentre tra i detergenti per lavastoviglie quelli che superano la soglia del 6%. Inoltre, è vietato l’impiego del sale sodico dell’acido nitrilotriacetico (N.T.A.), come sostituente dei composti di fosforo.
Come stabilito in precedenza, sarà sempre il sindaco competente per territorio a rilasciare l’autorizzazione sanitaria all’esercizio degli stabilimenti di produzione, preparazione e confezionamento di detersivi.
>> Decreto Legislativo 6/2/2009 n. 21 – Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 648/2004 relativo ai detergenti
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