Regolamento europeo sui prodotti cosmetici: responsabilità del produttore

24 Aprile 2009
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Un nuovo regolamento sui prodotti cosmetici, adottato dal Parlamento europeo il 24 marzo 2009, mette l’accento sulla responsabilità dei produttori e su un maggiore controllo del mercato. Innanzitutto, la definizione di un prodotto quale cosmetico sarà valutata caso per caso sulla base di categorie che saranno stabilite dalla Commissione europea.
Soprattutto, i prodotti cosmetici messi sul mercato non dovranno mettere a rischio la salute, responsabilità che spetterà in linea generale ai produttori ma in alcuni casi anche ai distributori. Il regolamento conferma l’elenco delle quasi 1370 sostanze il cui uso è proibito nei cosmetici, tra i quali l’arsenico, il cloro, il curaro, il mercurio, la nicotina, il piombo, le sostanze radioattive, la stricnina, il cloroformio, i catrami di carbone, numerosi idrocarburi e gas, la pece e diverse paraffine. L’uso di alcune sostanze, come l’ammoniaca, l’acqua ossigenata e il nitrato d’argento sarà concesso ma con dei limiti relativi all’impiego, la concentrazione e le avvertenze. Divieto generalizzato e deroghe eccezionali sono previste, invece, per l’uso di sostanze cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione.
Il regolamento, inoltre, introduce nuove regole sull’uso dei nano-materiali, attualmente presenti nel 5% dei prodotti cosmetici, rispetto ai quali i produttori dovranno fornire informazioni precise sulle loro caratteristiche. In base ad una nuova procedura di valutazione della sicurezza, sarà possibile mettere al bando quei prodotti che presentino rischi per la salute. Anche le norme in materia di etichettatura, infine, saranno modificate. L’etichetta dovrà indicare la funzione del cosmetico, la durata di conservazione minima, le precauzioni particolari per l’impiego e una lista degli ingredienti elencati in ordine decrescente di peso.

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