L’Autorità garante della concorrenza e del mercato con
segnalazione del 17/8/2016, esprime il proprio parere in merito alle disposizioni della Legge della Regione Umbria n. 8/2017, recante “
Legislazione turistica regionale”.
L’Autorità ritiene che La legge regionale n. 8/2017 definisce tipologie, caratteristiche e requisiti delle strutture extralberghiere, comminando specifiche sanzioni amministrative (art. 39) in caso di carenza degli stessi.
Con riguardo alla disciplina delle case e appartamenti per vacanze (art. 19), esercizi di affittacamere (art. 20), bed and breakfast (art. 21) e residenze d’epoca (art. 32), la legge in esame non solo introduce una differenziazione tra gestione imprenditoriale e non imprenditoriale di tali strutture, ma impone anche il rispetto di specifici requisiti quantitativi, divergenti a seconda della modalità di svolgimento dell’attività ricettiva.
Per questi motivi, l’Autorità ritiene che le suddette disposizioni della legge regionale siano da ritenersi in contrasto con i principi nazionali e comunitari in materia di concorrenza.
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