La regione Piemonte, con
parere n.8848 del 16 dicembre 2009, ha fornito indicazioni ai comuni in merito ai criteri per l’insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. La disposizione transitoria di cui all’art. 27/6c della L.R. 38/2006, che prevede che, fino all’individuazione dei criteri da parte delle regione, permangono in capo ai comuni le competenze relative alla fissazione del parametro numerico, già previste dall’articolo 2 della legge 25 gennaio 1996, n. 25, deve essere reinterpretata alla luce della direttiva Bolkestein.
I comuni fino all’emanazione degli indirizzi regionali quindi possono opportunamente rilasciare le autorizzazioni all’apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle norme urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie,di sicurezza ecc… Sono ammessi limiti e divieti per motivi imperativi di interesse generale ma sono vietati criteri legati alla verifica economica dei fabbisogni.
(il parere è tratto da www.marilisabombi.it)
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