Procedura semplificata per gli spettacoli dal vivo e spettacoli nei pubblici esercizi

Emanata la prima circolare interpretativa dell’art. 38-bis del D.L. n. 76/202

13 Maggio 2024
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Il Ministero dell’Interno, con circolare n. 15015 del 7 maggio 2024, ha fornito alcune indicazioni interpretative sul regime semplificativo degli spettacoli dal vivo previsto dall’art. 38-bis del D.L. n.76/2020, come convertito dalla L. n. 120/2020 e successive modificazioni, per definire il campo di applicazione della norma, e, conseguentemente, per orientare le attività di controllo.

Il Ministero rileva come questa procedura, introdotta sperimentalmente per favorire la ripresa economica delle attività di spettacolo che hanno finalità culturali, sia stata successivamente modificata per prorogare la durata della sperimentazione e per ampliare le tipologie di eventi in cui tale disciplina è ammessa, la loro durata ed il numero di partecipanti.

Il testo oggi vigente dell’art. 38-bis al comma 1 prevede che “fuori dei casi di cui agli articoli 142 e 143 del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2024, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le ore 1.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto”.

Mentre il testo originario della norma prevedeva l’applicazione dell’art. 38-bis soltanto a spettacoli con finalità culturali che si concludevano entro le 23 del giorno d’inizio e quindi, soprattutto nel periodo estivo, ad un limitato numero di eventi, l’attuale formulazione che prevede la conclusione entro le ore 1 del giorno successivo ha ampliato l’applicabilità dell’art. 38- bis ad un numero molto più consistente di spettacoli.

Per questo il Ministero dell’interno ha ritenuto opportuno fornire alcune indicazioni interpretative per evitare “un’applicazioni distorta e strumentale dell’art. 38-bis del D.L.n.76/2020”.

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