La licenza è il normale titolo abilitativo necessario ad escludere la responsabilità penale, mentre solo l’adesione, da parte dell’operatore privo di licenza di pubblica sicurezza e di concessione, alla speciale procedura di regolarizzazione prevista dal comma 643 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è suscettibile di comportare riflessi sananti sul reato di cui all’art. 4, comma 4-bis, L. 13 dicembre 1989, n. 401.
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