Diradato il polverone inizialmente sollevatosi per l’evidente corposità delle modifiche che il D.Lgs. 127/2016 ha apportato agli articoli 14 e ss. della legge n. 241/1990, risulta chiaro che, per lo
sportello unico, e forse non solo,
la novità più rilevante della nuova disciplina della conferenza di servizi è data dalla rappresentanza unica – ossia dall’obbligo per ciascun ente o amministrazione d’essere rappresentato da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente e in modo univoco e vincolante la posizione dell’amministrazione stessa – prevista dal novellato art. 14-
ter, rubricato
Conferenza simultanea, di là dalle dinamiche di gestione telematica in forma sincrona e, soprattutto, asincrona.
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