Puglia: impugnata la legge regionale in materia di attività professionali turistiche (LR n. 37/2008)

24 Febbraio 2009
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Il Consiglio dei Ministri, ha deciso di impugnare la Legge Regionale della Puglia n. 37/2008, inerente le «Norme in materia di attività professionali turistiche» perchè presenta diversi profili di illegittimità costituzionale. Sono  censurabili le disposizioni che procedono all’ istituzione di nuove professioni turistiche (art. 2, commi 1 e 2 ) quali interprete turistico, operatore congressuale e guida turistica sportiva, nonchè le norme che individuano i requisiti minimi per l’accreditamento degli esercenti le professioni turistiche (art. 4) e quelle relative alla istituzione e tenuta di albi ed elenchi professionali ed alla individuazione dei relativi requisiti minimi necessari per accedervi (art. 7 e 8).
Dette norme si pongono in contrasto con l’art. 117 comma 3 della Costituzione, che riconosce alle Regioni competenza legislativa concorrente in materia di professioni mantenendo in capo allo Stato la determinazione dei principi fondamentali della materia tra cui vanno ascritti l’ individuazioni delle figure professionali ed i relativi profili (cfr. sent. Corte Cost..57/2007).
Ciò nonostante le regioni abbiano competenza residuale in materia di turismo.
Anche i Ministeri della Giustizia e dello Sviluppo Economico hanno censurato la legge in tal senso. Il Governo ha già impugnato altre leggi regionali per analoghi motivi (Calabria n. 8/2008, Emilia Romagna n. 7/2008)».

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