In Puglia è stata approvata la legge regionale n. 38 del 19 dicembre 2008 “Norme per il sostegno del consumo dei prodotti agricoli regionali”. Le legge disciplina l’utilizzo, la promozione, la commercializzazione e il controllo dei prodotti provenienti dalle aziende agricole ubicate nel territorio regionale anche al fine di garantire ai consumatori una maggiore trasparenza dei prezzi e un’adeguata informazione sull’origine e le specificità dei prodotti stessi. La Regione interviene per incentivare l’impiego di prodotti agricoli da parte dei servizi di ristorazione che devono garantire che nella preparazione dei pasti siano utilizzati prodotti agricoli di origine regionale in misura non inferiore al 50%.Vengono date, inoltre, disposizioni in materia di vendita diretta. Agli imprenditori agricoli che vendono direttamente i propri prodotti, i comuni riservano almeno il 20% del totale dei posteggi nei mercati su aree pubbliche o possono destinare delle aree apposite per la realizzazione di punti vendita per la vendita diretta dei prodotto agricoli. Per quanto riguarda le norme sul commercio, in deroga al quanto previsto dalla legge regionale n. 11/2003 che escludeva dall’applicazione della legge i produttori agricoli che vendevano i loro prodotti, le nuova normativa prevede che nelle strutture di vendita, ed esclusione degli esercizi di vicinato, siano previsti appositi spazi destinati alla vendita di prodotti agricoli regionali.
>> Legge regionale 19 dicembre 2008, n. 38 – Norme per il sostegno del consumo dei prodotti agricoli regionali
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