Pubblico spettacolo: obbligo marchio CE per dispostivi di apertura porte di sicurezza

21 Febbraio 2011
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Dal 18 febbraio 2011 tutti dispositivi di apertura manuale posti sulle porte installate lungo le vie di esodo delle attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, quando ne sia prevista l’installazione, devono essere conformi a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246. Il D.M. 3 novembre 2004, pubblicato sulla G.U. del 18 febbraio 2004 n.271, aveva infatti previsto all’art.5 che i dispositivi non muniti di marcatura CE, già installati nelle attività soggette a C.P.I., dovevano essere sostituiti a cura del titolare in caso di rottura del dispositivo o sostituzione della porta o modifiche dell’attività che comportino un’alterazione peggiorativa delle vie di esodo o comunque entro sei anni dalla data di entrata in vigore del decreto.

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