Pubblico esercizio di somministrazione e circolo privato: attività congiunta

Un circolo privato può avere sede nei locali di un pubblico esercizio di somministrazione?

19 Settembre 2024
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Un circolo privato può avere sede nei locali di un pubblico esercizio di somministrazione?


L’attività di somministrazione rivolta al pubblico consente l’accesso al locale a chiunque richieda il suo servizio, quella di circolo privato invece deve essere limitata ai soli soci; già da questo principio la risposta al quesito non può che essere negativa, ma dal punto di vista giuridico il divieto è posto dalle disposizioni contenute nel D.M. 564/1992 sulla sorvegliabilità dei pubblici esercizi, tale Decreto infatti vieta il collegamento dei locali di somministrazione dei pubblici esercizi con locali aventi destinazione diversa e quindi non si può che riconfermare il divieto espresso in precedenza.

In tal senso, nella Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 18/7/2014 n. 131684, era stato riportato il parere del Ministero dell’interno in merito ad analoga situazione di coesistenza di due attività (potenzialmente analoghe, ossia di somministrazione di alimenti e bevande), che si era così espresso: “… la disciplina della sorvegliabilità dei locali fornisce un profilo di manifesta incompatibilità della coesistenza ipotizzata con l’ordinamento vigente.

Va premesso, infatti, che anche i circoli privati sono soggetti alla citata normativa ministeriale concernente i requisiti di sorvegliabilità dei locali adibiti ad esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande in virtù del disposto del D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235 (Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati), che richiede la conformità dei locali ove è esercitata la somministrazione alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienicosanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell’interno, con riguardo tanto alle associazioni e ai circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali (art.  2) quanto alle associazioni e ai circoli non aderenti (art. 3). 

Lo stesso D.M. n. 564/1992 disciplina, poi, ai fini della sorvegliabilità, le caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati in termini assai diversi rispetto ai locali degli esercizi commerciali. Infatti, mentre i primi devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici (art. 4), le porte o gli altri ingressi degli esercizi pubblici devono consentire l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico (art. 1).  Lo stesso art. 4 stabilisce, inoltre, con riguardo ai circoli privati, che all’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzano le attività di somministrazione esercitate all’interno”.


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