Pubblicata in Gazzetta Ufficiale La legge comunitaria 2009

28 Giugno 2010
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E’ stata pubblicata sulla G.U. n. 146 del 25/6/2010, S.O. la Legge comunitaria 2009.
Il testo della legge 4/6/2010, n. 96, è composto da 56 articoli, suddivisi in tre Capi, nonché degli allegati A e B, che elencano le direttive da recepire mediante decreti legislativi (10 direttive nell’Allegato A e 52 nell’Allegato B).
La legge interviene in diversi settori, ora delegando il Governo all’adeguamento dell’ordinamento nazionale mediante l’adozione di decreti legislativi, ora modificando direttamente la legislazione vigente per assicurarne la conformità all’ordinamento comunitario.

Capo I

 Illustra le procedure per l’adempimento degli obblighi comunitari mediante il conferimento di deleghe al Governo per il recepimento delle direttive riportate negli allegati A e B entro il termine previsto da ciascuna direttiva, per l’adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi discendenti da provvedimenti comunitari, e per l’adozione di testi unici o codici di settore finalizzati al coordinamento delle disposizioni attuative delle direttive comunitarie, adottate sulla base delle deleghe contenute nel provvedimento, con le norme vigenti nelle stesse materie. Nel corso dell’esame al Senato sono stati approvati cinque articoli aggiuntivi recanti alcune modifiche alla legge n. 11/2005 in materia di informazione al Parlamento sul processo normativo comunitario e di verifica da parte delle Camere del rispetto del principio di sussidiarietà.

Capo II

Riguarda le disposizioni particolari di adempimento per il recepimento di direttive e specifici principi e criteri di delega legislativa. Si tratta dell’attuazione della direttiva 2008/46/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), dell’abrogazione della norma (articolo 14, comma 8, della legge 82/2006) che impone ai laboratori di analisi, che analizzano qualsiasi prodotto vinoso, di effettuare la ricerca sistematica dei denaturanti previsti dalla stessa legge.

Altre norme riguardano la protezione delle acque dall’inquinamento derivante dalla produzione di deiezioni e lettiere avicole; gli obblighi di comunicazione in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato negli anni 2007-2008; le disposizioni riguardanti gli allergeni alimentari; la delega al Governo per il riordino delle norme in materia di latte alimentare parzialmente o totalmente disidratato; il finanziamento della politica agricola comune; il rafforzamento della tutela delle produzioni vinicole di pregio che si fregiano di una DOC o IGP; la facoltà di vendere e somministrare bevande alcoliche in occasione di fiere, sagre, mercati o altre riunioni straordinarie o di manifestazioni promozionali di prodotti tipici locali; le norme in materia di inquinamento acustico degli edifici; le disposizioni sanzionatorie amministrative per le violazioni di regolamenti comunitari.

Capo III 

Il Capo III reca prevede tre deleghe volte all’attuazione di alcune decisioni quadro adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, riguardanti la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti; la repressione del favoreggiamento dell’ingresso, del transito e del soggiorno illegali; la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati ed alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti.

 

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