Provincia di Trento: Ritirato, da parte del Governo, il ricorso contro la norma sulle vendite promozionale: con ordinanza la Corte costituzionale prende atto del ritiro e dichiara cessata la materia del contendere

19 Aprile 2010
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Con ricorso notificato il 5 giugno 2009 il governo aveva impugnato l’art. 3, commi 1 e 6, della legge della Provincia autonoma di Trento 3 aprile 2009, n. 4 (Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l’anno 2009) in quanto, introducendo l’articolo 17-bis della LP 8 maggio 2000, n. 4 sul commercio, avrebbe introdotto un vero e proprio obbligo di comunicazione (peraltro sanzionato) in contrasto con la nuova disciplina che prevedeva, invece, la totale liberalizzazione delle vendite promozionali disposte dall’art. 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 (recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale»); il governo, in particolare, aveva ritenuto che le norme impugnate – non incidendo sulla materia commercio, di competenza provinciale – andavano in realtà a incidere sulla tutela della concorrenza, di spettanza esclusiva dello Stato e sulla quale la Provincia non avrebbe alcuna competenza, ai sensi degli artt. 8 e 9 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
Con l’entrata in vigore dell’art. 52, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento – legge finanziaria provinciale 2010) è stata, però, modificata la disposizione censurata mediante la eliminazione dell’obbligo di comunicazione preventiva per le vendite pubblicizzate come promozionali, con conseguente venir meno della correlata sanzione per il suo mancato inoltro.
In sede di udienza pubblica di discussione, l’Avvocatura generale dello Stato ha convenuto con quanto affermato da controparte circa tale mancata applicazione delle norme impugnate ed ha espressamente concordato in ordine alla cessazione della materia del contendere. Alla Corte non è rimasto altro da fare che prendere atto dell’avvenuta “conformazione” della normativa provinciale alle censure governative e della conseguente cessazione della materia del contendere con ordinanza 136.

Fonte: La gazzetta Enti locali del 16.4.2010

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