Provincia di Trento: modifiche alla programmazione delle attività di somministrazione e distribuzione carburanti

7 Febbraio 2008
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L’articolo 40 della finanziaria 2008 (legge provinciale 21 dicembre 2007, n. 23) ha sostituito l’articolo 6 della L.P. n. 9/2000, abrogandone sostanzialmente i commi 1 e 2 che costituivano il fondamento della deliberazione n. 162 di data 8 febbraio 2006, con la quale la Giunta provinciale aveva approvato i criteri e i parametri di carattere generale relativi alla  programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico.
Con il citato intervento, la Provincia autonoma di Trento ha adeguato la propria disciplina in materia di programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico alle disposizioni contenute nell’articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248, conformemente a quanto indicato dal Ministero per lo sviluppo economico, dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dalla Corte Costituzionale.
Si ricorda peraltro che resta ferma per i Comuni la facoltà di individuare aree di particolare interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e ambientale nelle quali l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è vietata o sottoposta a limitazioni o condizioni per incompatibilità con la natura di queste aree.

>> Art. 40 LP 21/12/2007, n. 23
>> Art. 6 LP 14/7/2000, n. 9 (testo coordinato)

Sempre nella finanziaria 2008 della Provincia di Trento sono presenti le novità normative nell’ambito della regolarizzazione degli impianti di distribuzione carburanti ad uso privato. Si segnala infatti l’articolo 41 di tale legge, modificativo dell’articolo 53 della legge provinciale 22 dicembre 1983, n. 46 che disciplina il settore carburanti. Nella nuova norma si prevede la possibilità di presentare entro il 31 gennaio 2008 eventuale documentazione mancantea favore di chi ha presentato nei termini del 30 giugno 2007:
– domanda di autorizzazione in sanatoria;
– domanda di contributo per adeguare il serbatoio alla normativa vigente.
Di conseguenza è stato rinviato al 31 marzo 2008 il termine per l’erogazione del contributo previsto al quattordicesimo comma dello stesso articolo 53.

>> Art. 41 LP 21/12/2007, n. 23
>> Art. 53 LP 22/12/1983, n. 46 (testo coordinato)

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