Gli elementi di maggiore qualificazione della proposta legislativa sono così riassumibili:
Semplificazione e chiarezza normativa
In un unico testo, redatto con criteri di organicità e semplicità, é ora raccolta e ridisciplinata tutta la materia del commercio ed in particolare:
● Commercio in sede fissa
● Commercio su aree pubbliche
● Giornali e riviste
● Distributori di carburante
● Vendite presentate al pubblico come occasioni particolarmente favorevoli
● Fiere, mostre ed esposizioni
Regole innovative per l’apertura degli esercizi commerciali
Accanto ad una sostanziale liberalizzazione delle aperture degli esercizi di vicinato (ora tutti dimensionabili sino ai 150 mq di superficie, a prescindere dalla grandezza del comune di riferimento) e delle medie strutture di vendita (fino a 300 mq per i comuni entro i 5 mila abitanti, fino a 400 mq per i comuni con popolazione sino a 10 mila abitanti e fino a 800 mq per i comuni con popolazione superiore – Trento, Rovereto, Pergine Valsugana, Arco e Riva del Garda) ), sono le nuove regole sulla grande distribuzione che tracciano una nuova “via trentina” per accompagnare il processo di aggiornamento del commercio moderno sul nostro territorio. Regole molto attente a salvaguardare il territorio, da un lato (bene scarso e pertanto ancora più prezioso), attraverso procedure in grado di valutare la “capacità” di un’area ad accogliere esercizi di dimensioni commerciali importanti; ma anche tese, da un altro lato, a valorizzare la capacità attrattiva dei centri storici delle nostre città con regole realmente incidenti sull’appetibilità ad insediarvisi e con disposizioni di sostegno agli operatori che svolgono la loro attività nei luoghi centrali. Con l’aggiunta di una normativa, attualizzata rispetto al quadro di riferimento vigente, finalizzata a salvaguardare e se possibile rafforzare la presenza capillare sul territorio della distribuzione più tradizionale. Il tutto coinvolgendo, in piena coerenza con la riforma urbanistica e con quella istituzionale, le Comunità di valle di recente attivazione ed i comuni in materia di orari di apertura degli esercizi commerciali.
Di seguito alcuni passaggi tecnici sugli aspetti più qualificanti sopra indicati. Aperture per la grande distribuzione
Articolo 10: L’apertura di grandi strutture di vendita è soggetta ad autorizzazione (nel rispetto di quanto stabilito all’articolo 10 bis) da parte del Comune mentre il trasferimento di sede e l’ampliamento di superficie sono soggetti a DIA (Denuncia Inizio Attività) ad efficacia immediata. Il trasferimento di sede delle grandi strutture di vendita è consentito agli esercizi commerciali già attivati nell’ambito del territorio del comune.
L’ampliamento di superficie è consentito ogni 5 anni nel limite massimo del 20% della superficie precedentemente autorizzata.
I limiti di contingente non si applicano nel caso di apertura, ampliamento o trasferimento di grandi strutture di vendita all’interno dei centri storici o nei luoghi storici del commercio definiti ai sensi dell’articolo 55. In tal caso l’apertura è libera ma pur sempre nel rispetto delle disposizioni di urbanistica commerciale dettate dalla Provincia e delle regole sulla V.I.A.. Il P.R.G. può introdurre limiti di insediamento per strutture che vendono prodotti “impattanti” a grande fabbisogno di superficie (ad esempio automobili, motocicli, materiali per l’edilizia).
Per l’insediamento, all’interno dei centri storici, di grandi strutture di vendita con superficie superiore ai 2000 metri quadrati è previsto un parere vincolante preventivo della Giunta provinciale sulla base di parametri di tipo ambientale, urbanistico, viabilistico, dell’inserimento nel tessuto del centro storico.
La liberalizzazione in centro storico opererà solo a seguito della definizione delle nuove regole di carattere urbanistico (da definire entro quattro mesi).
I limiti di contingente non si applicano inoltre per la vendita di alcune tipologie di beni a “grande fabbisogno di superficie” (autoveicoli, materiali da costruzione, mobili, prodotti ed articoli tecnici per l’agricoltura ecc) purché vengano insediati in apposite zone stabilite con la deliberazione di urbanistica commerciale (ad es. all’esterno delle zone residenziali per evitare di traffico mezzi pesanti per carico e scarico ecc).
Si prevede il divieto del trasferimento dal centro storico verso l’esterno e dalle zone speciali verso altre zone per le strutture di cui si è disposta la liberalizzazione, al fine di evitare comportamenti opportunistici.
Art. 10 bis: La Giunta provinciale determina con propria deliberazione, sulla base di studi tecnici condotti da una commissione di esperti provinciale e sentito il Consiglio delle autonomie e le Comunità:
a) il contingente complessivo di incremento di grandi superfici di vendita che il territorio può sopportare dal punto di vista ambientale, della mobilità, dell’inquinamento e così via, nel quinquennio (tenendo conto anche della liberalizzazione ipotizzata nei centri storici, delle superfici esistenti, di quelle che potranno essere realizzate in base alle norme transitorie di tutela dell’affidamento);
b) la riserva di superficie destinata alla realizzazione di superfici di vendita sopra i 10000 mq e l’individuazione delle zone del territorio in cui, successivamente, la Provincia può localizzare in via di massima le strutture interessate;
c) la ripartizione territoriale a livello di comunità del contingente di superficie sotto i 10.000 abitanti (da utilizzare nel rispetto delle regole di urbanistica commerciale dettate dalla Provincia che potrebbero valorizzare anche il recupero di aree o immobili dimessi). La Giunta provinciale provvede successivamente alla localizzazione di massima delle superfici superiori ai 10000 mq sulla base di motivazioni di tipo ambientale, urbanistico, viabilistico e così via.
Entro un anno dalle deliberazioni della Giunta sopra richiamate la comunità provvede alla localizzazione definitiva delle grandi strutture di vendita assegnando i relativi contingenti, nel rispetto delle regole di urbanistica commerciale dettate dalla Provincia.
Si prevede la riduzione dei tempi di ampliamento delle grandi superfici di vendita (che a regime sono del 20 per cento ogni cinque anni e in questo caso potrebbero arrivare ad un massimo del 20 per cento ogni due anni) nel caso:
a) di riutilizzo di immobili dimessi;
b) di adozione di soluzioni di elevata qualità architettonica e tecnologicamente innovative per la tutela paesaggistica e ambientale, anche attraverso l’utilizzo di energie rinnovabili e sistemi che garantiscono il più elevato risparmio energetico.
Le condizioni per l’applicazione di tale disposizione sono definite con deliberazione della Giunta provinciale.
Si prevede, disciplinandola con deliberazione della Giunta, la riduzione fino ad un massimo di un terzo (o altra percentuale da definire) degli oneri di urbanizzazione dovuti, nel caso in cui il soggetto richiedente si impegni, mediante convenzione, al rispetto di alcuni vincoli di carattere “sociale”:
a) garanzie, attraverso apposite convenzioni, per l’assunzione in via prioritaria di personale collocato in cassa integrazione o mobilità;
b) realizzazione, all’interno della struttura di vendita alla quale è eventualmente assegnato il settore merceologico alimentare o misto, di un apposito spazio, con superficie minima del 3 per cento della superficie complessiva di vendita, riservato alla vendita diretta di prodotti agricoli di prossimità, da affidare in gestione separata di reparto a imprenditori agricoli;
c) realizzazione, all’interno della struttura di vendita, di appositi locali regolarmente attrezzati e con l’assunzione di personale qualificato, riservati allo svolgimento di attività di servizi per l’infanzia destinate ai figli dei dipendenti fino all’età scolastica;
d) allestimento all’interno della struttura di vendita di adeguati spazi riservati e dedicati ai bambini, con apposito personale assegnato alla loro custodia e intrattenimento;
e) per le grandi strutture di vendita nelle quali è presente anche il settore merceologico alimentare, l’apertura di una nuova struttura di vendita al dettaglio, da parte dello stesso titolare e per il medesimo settore merceologico, nelle zone montane prive o carenti di servizi commerciali previste dall’articolo 53, con l’obbligo di mantenerlo in attività per lo stesso periodo della grande struttura di vendita.
La convenzione con il privato ha una durata determinata e se il privato viene meno agli obblighi presi durante tale periodo ha l’obbligo di corrispondere proporzionalmente al tempo mancante gli oneri non versati.
Si prevede inoltre che, sulla base di regole dettate da deliberazione della Giunta provinciale, il termine quinquennale di ampliamento possa essere ridotto fino ad un massimo di due anni anche nel caso in cui l’interessato assuma impegni di carattere “sociale” secondo quanto evidenziato sopra. In tal caso la convenzione prevede anche le penalità di carattere economico.
Articolo 12: Stabilisce i contenuti di carattere generale che dovrà contenere la delibera di urbanistica commerciale. Con tale deliberazione saranno stabilite le compatibilità di area con l’insediamento degli esercizi commerciali (zonizzazione) ed i vincoli di natura urbanistica che gli stessi dovranno osservare (spazi di parcheggio, spazi pubblici, aree a verde attrezzato, viabilità).
Sezione VII (articoli 21, 22, 23, 24 e 26): Orari di vendita e deroghe per le aperture domenicali e festive
Orario di vendita: dalle ore 07.00 alle ore 20.00 senza limite di ore giornaliere (in precedenza 11 ore giornaliere).
Il comune può, durante il periodo turistico o quello determinato ad attrazione commerciale, prolungare detto orario dalle ore 06.00 alle ore 22.30 (in precedenza il prolungamento di orario in tali periodi era automatico).
Deroghe per le aperture domenicali e festive: rispetto all’attuale disciplina si prevedono 3 gruppi o tipologie di comuni:
comuni ad economia turistica:facoltà di apertura nelle domeniche o festività durante tutto l’anno. La Giunta provinciale definisce le caratteristiche ed individua o comuni ad economia turistica.
comuni ad attrazione commerciale: facoltà di apertura nelle domeniche o festività per 9 mesi all’anno (individuati dai comuni) più il mese di dicembre. Obbligo di chiusura il 25 e 26 dicembre. tutti gli altri comuni: La novità più rilevante riguarda la classificazione dei comuni ad attrazione commerciale: la Giunta provinciale stabilisce i parametri per la classificazione dei comuni ad attrazione commerciale in base alla consistenza della superficie di vendita complessiva attivata sul territorio comunale ed al grado di consolidata attrattività commerciale. In questa fase sarà possibile graduare e fissare un limite oltre il quale i comuni potranno classificarsi ad attrazione commerciale;
i Comuni che rispondono ai parametri fissati dalla Giunta provinciale possono classificarsi o meno (anche avendone le caratteristiche) quali comuni ad attrazione commerciale; i Comuni possono graduare i mesi (massimo 9) durante i quali derogare alle aperture domenicali o festive;
i Comuni possono diversificare fra località, frazioni e luoghi storici del commercio nei quali consentire la facoltà di apertura;
per i singoli commercianti la deroga all’apertura costituisce in ogni caso una facoltà.
Il provvedimento di qualificazione del proprio comune quale comune ad attrattività commerciale è assunto con delibera del Consiglio comunale (al fine di assicurare una condivisione “politica” generale) e sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti.
Con questa proposta i singoli comuni (compresi Trento e Rovereto) sono chiamati ad una assunzione di responsabilità in quanto viene loro affidata una ampia autonomia nella materia degli orari degli esercizi commerciali. Spetterà a loro infatti decidere, qualora rispettino il parametro provinciale, se qualificarsi ad attrazione commerciale, per quanti mesi, per quali località o frazioni o se solo limitatamente al luogo storico del commercio.
Tutti gli altri comuni (e cioè i Comuni non individuati quali turistici ed i comuni non classificati come ad attrattività commerciale perché sotto il parametro provinciale o, anche se sopra, perché non si sono avvalsi della facoltà): facoltà di apertura nelle domeniche o festività del mese di dicembre e ulteriori 4 domeniche o festività. Obbligo di chiusura il 25 e 26 dicembre.
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento