Per quanto riguarda la somministrazione di alimenti e bevande, come già detto in una precedente news, l’articolo 40 della finanziaria 2008 (legge della provincia autonoma di Trento 21 dicembre 2007, n. 23) ha sostituito l’articolo 6 della L.P. 9/2000, abrogandone sostanzialmente i commi 1 e 2 che costituivano il fondamento della deliberazione n. 162 di data 8 febbraio 2002, con la quale la Giunta provinciale aveva approvato i criteri e parametri di carattere generale relativi alla programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico.
Con questo intervento, la Provincia autonoma di Trento ha adeguato la propria disciplina in materia di programmazione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande aperte al pubblico alle disposizioni contenute nell’articolo 3 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni nella legge 4 agosto 2006, n. 248.
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