TAR Toscana, sez. II – Sentenza 4 novembre 2011, n. 1653
È illegittima, per difetto di motivazione, l’ordinanza del sindaco, recante protrazione dell’orario di apertura degli esercizi commerciali di vendita ubicati in alcune vie del centro cittadino fino alle ore 24,00, in occasione dell’evento “Notte bianca – saldi sotto le stelle”, nella parte in cui esclude dalla suddetta protrazione le medie e grandi strutture di vendita, avendo essa addotto, a giustificazione della limitazione ai soli esercizi di vicinato della facoltà di prolungare l’orario di apertura, motivazioni tautologiche, inconsistenti ed a ben vedere solo apparenti. Ed invero il riferimento, contenuto nell’ordinanza sindacale, all’interesse dell’economia cittadina e ad una migliore riuscita dell’iniziativa, si appalesa totalmente inidoneo, nella sua genericità, a dar conto delle ragioni che hanno indotto il comune ad escludere le grandi e medie strutture di vendita dal prolungamento dell’orario. Il riferimento ora indicato appare, altresì, totalmente illogico ed erroneo, in quanto la partecipazione delle grandi e medie strutture di vendita all’evento è indubbiamente funzionale alla miglior riuscita dello stesso, atteso che detti esercizi, per la loro notorietà, sono in grado di attirare un’ampia clientela e, quindi, di contribuire significativamente alla riuscita dell’iniziativa.
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