acquistato l’attrazione, richiede al Comune di residenza la licenza ex art. 69 TULPS valida su tutto il territorio nazionale (giova ricordare che la licenza ex art. 69 TULPS deve essere considerata permanente, non sussistendo, in capo al titolare, obbligo di rinnovo, né annuale, né triennale – art. 11 del R.D. n. 635/1940).
La licenza, però, non consente l’installazione dell’attrazione, ma solamente la possibilità di
richiedere, in un qualsiasi Comune, il rilascio della licenza d’esercizio di cui all’art. 68 TULPS; tale licenza potrà essere rilasciata solamente dopo che l’interessato avrà ottenuto la concessione di suolo pubblico e avrà presentato la certificazione di corretto montaggio dell’attrazione che, giova ricordare (art. 6, comma 2, del D.M. dell’Interno 18/05/2007), “può essere attestata con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da tecnico abilitato. Essa riguarda
tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l’erogazione dell’energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l’interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico di alimentazione dell’attività, a firma di tecnico abilitato”.
Il successivo comma 3 dello stesso articolo specifica ulteriormente che:
“Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell’attività deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell’interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso
medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante”.
La predetta licenza, quindi, verrà rilasciata con validità limitata al solo periodo di esercizio che, una volta terminato, non avrà più alcun valore, rimanendo però in possesso di quella di cui all’art. 69 del TULPS che gli consentirà di richiedere, in altro Comune, una nuova licenza d’esercizio.
Questa è l’interpretazione che viene data, diversamente il Comune dove viene installata l’attrazione non avrebbe alcun potere d’intervento (ad esempio artt. 9 e 10 del TULPS) non essendo quest’ultimo l’autorità che ha rilasciato la licenza, soprattutto se l’attrazione viene installata su area privata di cui l’interessato ha ottenuto preventivamente la disponibilità, anche se in alcuni Comuni viene rilasciata solo la concessione di suolo pubblico.
Con la richiesta l’interessato dovrà allegare, oltre alla dichiarazione di corretto montaggio prima citata, anche il collaudo annuale della struttura redatto da tecnico abilitato, la polizza assicurativa e quant’altro previsto dalla normativa.
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