È illegittima l’ordinanza con la quale il sindaco ha ingiunto al gestore di un pubblico esercizio di ristorazione l’utilizzo, con limitazioni di orario, dell’area esterna dell’esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande al pubblico, qualora l’amministrazione abbia adottato tale provvedimento per la risoluzione di problematiche attinenti a rapporti di vicinato tra proprietà limitrofe totalmente svincolate dai presupposti di ordinanza extra ordinem, rimanendo non dimostrata la ricorrenza effettiva di pericolo per la pubblica incolumità. Attesa la natura privata dell’area e degli interessi in questione non potrebbe essere più evidente lo sviamento del potere esercitato. In proposito, va rilevato che presupposto per la misura contingibile è, tra l’atro, che il pericolo che si intende fronteggiare minacci un interesse di natura generale, in qualche modo diffusa, o che comunque trascende la posizione del singolo nominativamente individuato cittadino al quale l’ordinamento offre, peraltro, nella fattispecie all’esame, la tutela privatistica del codice civile in tema di immissioni.
Tribunale Amministrativo Regionale Toscana sez. II 7/6/2010 n. 1704
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