Nella legge sono definiti di ‘quarta gamma’ i prodotti ortofrutticoli destinati all’alimentazione, freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità.
La definizione è integrata con la descrizione delle fasi del processo di trasformazione, dalla raccolta sino al confezionamento. Tali fasi sono quelle della selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.
Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute, del Ministro dello sviluppo economico e d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome dovrà definire con decreto:
– i parametri chimico-fisici e igienico-sanitari del ciclo produttivo e del confezionamento;
– le misure per l’utilizzo degli imballaggi ecocompatibili in linea con la normativa comunitaria e le tecniche di settore;
– le informazioni da riportarsi sulle confezioni a tutela del consumatore.
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