Il Tar Lazio con
sentenza n. 2330/2018 ha annullato il provvedimento con cui l’Antitrust aveva contestato a TicketOne la violazione dell’articolo 20 del comma 2 del codice del consumatore ritenendo che
l’effettiva attività che danneggia i consumatori non si riscontra nel rapporto diretto tra la società ricorrente e l’acquirente multiplo di biglietto a prezzo non maggiorato ma nel rapporto tra quest’ultimo e il consumatore, che consapevolmente si rivolge al mercato secondario, accettando di pagare un prezzo maggiore pur di non perdere l’evento, con un evidente plusvalore non a beneficio della ricorrente ma del venditore “secondario”.
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