Posizione organizzativa: competenza e professionalità devono motivare l’atto di incarico

Articolo di Domenico Trombino

14 Settembre 2020
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Nell’attuale organizzazione della Pubblica Amministrazione, in particolare degli Enti locali, privi di sub-dirigenza, il livello della posizione organizzativa (P.O.) è quello della competenza specialistica e della professionalità. Muovendo da queste il funzionario che la ricopre è chiamato a lavorare – e “far lavorare” – per il raggiungimento degli obiettivi dati, più che in ragione dell’assunzione di responsabilità, queste ultime inerenti l’istruttoria e il relativo procedimento (in basso) e gli effetti esterni degli atti adottati (in alto), non riconducibili alla P.O., ove il suo responsabile non coincida con quello del procedimento o non sia apicale.

La scelta dell’incaricato di P.O. non può essere dunque di natura fiduciaria, se non residualmente, a parità (assoluta e oggettiva) di meriti fra i candidati, circostanza, questa, che richiederebbe, nondimeno, una… prova diabolica!
Conferma siffatto assunto la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza 12- 06-2020, n. 11367, nel considerare indispensabile un’adeguata, quindi puntuale e fondata, motivazione del provvedimento di nomina.
Gli ermellini sono stati chiamati in causa dal Comune di Aosta, soccombente nel precedente grado di giudizio, presso la Corte d’Appello di Torino, per ricorso nei confronti di dipendente del medesimo ente, di categoria D, che aveva adito in primo grado il Tribunale di Aosta, per il risarcimento del danno derivato dalla mancata attribuzione di posizione organizzativa, assegnata ad altro collega, con provvedimento ritenuto illegittimo per mancanza di motivazione, come accertato dal giudicato formatosi in precedente giudizio, celebrato tra le stesse parti, che aveva già escluso la insindacabilità del giudizio espresso dal dirigente ai fini del conferimento dell’incarico.

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