Per l’art. 5, comma 7, ogni esercizio in cui si effettua attività di somministrazione, deve essere individuato uno specifico soggetto in possesso del requisito professionale.
Le considerazioni fatte evidenziano che “le mense svolgono un servizio sociale, previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro, indispensabile per consentire alle amministrazioni ed all’industria una corretta programmazione dell’attività produttiva”, pertanto la disposizione di cui all’art. 5, c. 7 della legge regionale 38/2006 non deve essere applicata al caso in esame.
La contrattazione collettiva di lavoro tiene infatti luogo della legge nel caso specifico.
>> Nota 16/4/2008, n. 7843/DA1701 – Legge regionale 38/2006 “Disciplina dell’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande”. Requisiti professionali per l’esercizio dell’attività. Applicabilità dell’art. 5 al caso delle mense aziendali.
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