Nel
parere n. 22/2010 la regione Piemonte chiarisce la disciplina amministrativa per massaggi finalizzati esclusivamente al benessere della persona “L’assenza di disposizioni legislative rivolte alla regolamentazione delle manipolazioni per il benessere della persona, non esclude che la relativa attività sia disciplinata da appositi regolamenti comunali. Qualora, però, il Comune non disponga di una sua specifica disciplina, l’apertura di esercizi che propongono massaggi e trattamenti finalizzati a recare giovamento al corpo – non riconducibili nel novero delle pratiche estetiche né a quello delle pratiche fisioterapiche – deve essere considerata libera, non soggetta a denuncia di inizio attività né subordinata all’ottenimento”
Scrivi un commento
Accedi per poter inserire un commento