Partecipazione a mercati e fiere

17 Giugno 2016
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Nei mercati comunali che  si  svolgono per almeno cinque giorni alla  settimana ed in quelli  settimanali e bisettimanali, sono ammessi soltanto gli assegnatari di posteggi dati  in concessione dal comune ed in possesso della relativa autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche rilasciata dallo stesso comune in cui ha sede il mercato. Per  contro sono ammessi alle fiere e sagre, per il disposto del comma 6 dell’art. 28 del d.lgs. n. 114/1998,  tutti i soggetti titolari di una qualsiasi autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale su area pubblica, rilasciata da  un  qualsiasi comune. Le regioni nelle  loro  leggi  hanno stabilito “le caratteristiche tipologiche delle fiere, nonché le modalità di partecipazione alle medesime ed il criterio della priorità nell’assegnazione dei posteggi fondato sul più alto numero di presenze  effettive”.

Alle fiere “possono partecipare i titolari di autorizzazione al commercio su aree pubbliche … provenienti da tutto il territorio  nazionale”, quindi sia in possesso di autorizzazione con  posteggio che  di autorizzazione all’esercizio dell’attività in forma itinerante da  qualsiasi comune rilasciate, ovviamente nei  limiti delle  disponibilità delle  aree  destinate a tale scopo dal comune e secondo i criteri stabiliti nei regolamenti locali afferenti alle specifiche fiere o sagre.

Normalmente per ciascuna fiera occorre approntare una graduatoria dei richiedenti l’assegnazione del posteggio. Le domande devono essere presentate almeno sessanta giorni prima dello svolgimento della  fiera; le assegnazioni dei  posteggi (generalmente) hanno durata limitata ai giorni di fiera o mercato; la graduatoria deve essere affissa  all’albo  co- munale almeno dieci giorni prima dello svolgimento della fiera o sagra; la priorità è riservata a coloro che vengono collocati ai primi posti della graduatoria.

 

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