Questo sistema consentirà di indicare con chiarezza al consumatore la provenienza delle materie prime di molti prodotti come latte, burro, yogurt, mozzarella, formaggi e latticini.
Le novità del decreto
Il decreto in particolare prevede che il latte o i suoi derivati dovranno avere obbligatoriamente indicata l’origine della materia prima in etichetta con le seguenti diciture:
a) “Paese di mungitura: nome del paese nel quale è stato munto il latte”;
b) “Paese di confezionamento: nome del paese in cui il prodotto è stato confezionato”
c) “Paese di trasformazione: nome del paese nel quale è stato trasformato il latte”;
Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso paese, l’indicazione di origine può essere assolta con l’utilizzo di una sola dicitura: ad esempio “ORIGINE DEL LATTE: ITALIA”.
In ogni caso sarà obbligatorio indicare espressamente il paese di mungitura del latte.
Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più paesi, diversi dall’Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:
origine del latte: Paesi UE
origine del latte: Paesi NON UE
origine del latte: Paesi UE E NON UE.
Sono esclusi solo i prodotti Dop e Igp che hanno già disciplinari relativi anche all’origine e il latte fresco già tracciato.
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