Origine in etichetta per il riso e la pasta

22 Febbraio 2018
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali comunica che scatta l’obbligo di indicazione dell’origine della materia prima in etichetta per il riso e per la pasta.

Sono entrati pienamente in vigore, infatti, i decreti firmati dai Ministri Maurizio Martina e Carlo Calenda che consentono ai consumatori di conoscere il luogo di coltivazione del grano e del riso in modo chiaro sulle confezioni.

Nel solco di quanto fatto per latte e derivati, la sperimentazione è prevista per due anni.

COME CAMBIANO LE ETICHETTE 

GRANO/PASTA 

Il decreto grano/pasta prevede che le confezioni di pasta secca prodotte in Italia dovranno avere obbligatoriamente indicate in etichetta le seguenti diciture:
a) Paese di coltivazione del grano: nome del Paese nel quale il grano viene coltivato;
b) Paese di molitura: nome del Paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE;
c) se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo Paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri Paesi UE e/o non UE”.

RISO
Il provvedimento prevede che sull’etichetta del riso devono essere indicati:
a) “Paese di coltivazione del riso”;
b) “Paese di lavorazione”;
c) “Paese di confezionamento”.

Se le tre fasi avvengono nello stesso Paese è possibile utilizzare la dicitura “Origine del riso: Italia”.
Anche per il riso, se queste fasi avvengono nel territorio di più Paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: Paesi UE, Paesi NON UE, Paesi UE E NON UE.

ORIGINE VISIBILE IN ETICHETTA
Le indicazioni sull’origine dovranno essere apposte in etichetta in un punto evidente e nello stesso campo visivo in modo da essere facilmente riconoscibili, chiaramente leggibili ed indelebili.

DECRETI IN VIGORE FINO A PIENA ATTUAZIONE REGOLAMENTO UE 1169
I decreti restano in vigore fino alla piena attuazione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1169/2011 che prevede i casi in cui debba essere indicato il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario utilizzato nella preparazione degli alimenti, subordinandone l’applicazione all’adozione di atti di esecuzione da parte della Commissione, che ad oggi non sono stati ancora emanati.

OLTRE L’85% DEGLI ITALIANI CHIEDE TRASPARENZA NELL’INDICAZIONE D’ORIGINE DI GRANO E PASTA
Oltre l’85% degli italiani considera importante conoscere l’origine delle materie prime per questioni legate al rispetto degli standard di sicurezza alimentare, in particolare per la pasta. Sono questi i dati emersi dalla consultazione pubblica online sulla trasparenza delle informazioni in etichetta dei prodotti agroalimentari, svolta sul sito del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a cui hanno partecipato oltre 26mila cittadini.

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