ORDINE PUBLICO – Ordinanza “anti-kebab” per motivi di sicurezza
Il TAR Veneto, con la sentenza n. 1115 del 2015, accoglie il ricorso del titolare di un’attività di piadineria-kebab contro l’ordinanza del Sindaco che riduce a due sole ore per ogni giorno lavorativo l’orario di apertura dell’esercizio, a causa della presenza frequente, nei pressi dell’attività in parola, di persone nullafacenti e/o dedite ad attività sospette, afferenti allo spaccio ed al consumo di stupefacenti.
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3 Novembre 2015
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Il TAR Veneto, con la sentenza n. 1115 del 2015, accoglie il ricorso del titolare di un’attività di piadineria-kebab contro l’ordinanza del Sindaco che riduce a due sole ore per ogni giorno lavorativo l’orario di apertura dell’esercizio, a causa della presenza frequente, nei pressi dell’attività in parola, di persone nullafacenti e/o dedite ad attività sospette, afferenti allo spaccio ed al consumo di stupefacenti. Secondo i giudici, se anche l’art. 54, comma 4, del d.lgs. 267/2000 attribuisce al Sindaco il potere di ordinanza contingibile e urgente al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, tuttavia la norma specifica che questo deve avvenire nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento. Nel caso di specie, la drastica riduzione d’orario imposta con l’ordinanza non risulta aver in alcun modo valutato né l’impatto sull’attività imprenditoriale, né la validità di possibili soluzioni intermedie e neppure il collegamento tra l’attività in parola ed i riscontrati assembramenti di persone “indesiderabili” risulta provato, al di là di semplici illazioni, come invece sarebbe stato necessario data la gravità della decisione presa.
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