Ordinanza per la regolazione di attività economiche che fanno uso di strumenti sonori

2 Luglio 2015
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 TAR CAMPANIA-SALERNO, SEZ. II – Sentenza 29 giugno 2015, n. 1477
Enti locali – ordinanza per la regolazione di attività economiche che fanno uso di strumenti sonori per allietare e/o intrattenere la propria clientela – illegittimità – per difetto di motivazione – fattispecie

È illegittima, per difetto di motivazione, l’ordinanza con cui il dirigente del comune ha ordinato a tutte le attività economiche che fanno uso di strumenti sonori di non superare i limiti di cui alla legge 447/1995. Come è noto, l’azione amministrativa, nel bilanciare gli opposti interessi, deve essere ispirata al principio di proporzionalità, che consiste nel rispetto dell’equilibrio tra gli obiettivi perseguiti ed i mezzi utilizzati; tale principio limita nella misura più ridotta possibile gli effetti che possono prodursi sulla sfera giuridica dei destinatari di un provvedimento amministrativo. Il rispetto del principio di proporzionalità va verificato secondo la tecnica dei tre gradini: l’idoneità, la necessarietà e l’adeguatezza. L’idoneità è la capacità dell’atto a raggiungere gli obiettivi che lo stesso si propone. Il principio di necessarietà orienta la scelta tra più mezzi astrattamente idonei al raggiungimento dell’obiettivo prefissato e permette di individuare quello ugualmente efficace, ma che incida meno negativamente nella sfera del singolo. Una volta che l’atto è idoneo e necessario, se ne dovrà valutare la tollerabilità da parte del privato in funzione del fine perseguito(adeguatezza). Nel caso di specie, l’amministrazione ha ordinato a tutti i titolari di attività economiche che fanno uso di strumenti sonori di far cessare le citate attività entro le ore 1,00 con deflusso di persone fino alle 1,30, senza verificare, tuttavia, se in concreto l’attività commerciale gestita dalla società ricorrente rientrasse tra quelle che comportavano un superamento dei limiti sonori previsti dalla legge e se l’attività della stessa causasse disturbo alla quiete e al riposo delle persone. Tale difetto di istruttoria si è dipanato sul provvedimento impugnato, rendendolo illegittimo per difetto di motivazione.

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