Consiglio di Stato, Sez. V – Sentenza 16 aprile 2014, n. 1861
È legittima l’ordinanza con la quale il dirigente del Settore affari generali del comune ha disposto la cessazione dell’attività di sala giochi – slot machine (Video Lottery Terminal-VTL), svolta in base ad autorizzazione rilasciata dal Questore: ciò in quanto tale autorizzazione e l’inizio di quell’attività erano successivi alla delibera consiliare che aveva vietato l’apertura di “agenzie di scommesse, sale bingo, ambienti dedicati all’installazione degli apparecchi VLT” all’interno del centro storico, zona di particolare valore ambientale. Il contestato divieto di apertura di agenzie di scommesse, sale bingo, ambienti dedicati all’installazione degli apparecchi VLT all’interno del centro storico, trova sicura fonte nel primo comma dell’art. 98 della legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del commercio. Testo unico in materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, vendita di stampa quotidiana e periodica e distributori di carburante), a mente del quale “Al fine di valorizzare e tutelare le aree di particolare interesse del proprio territorio, i comuni possono sottoporre l’attività commerciale a particolari limitazioni e prescrizioni, anche individuando attività o merceologie incompatibili con le esigenze di tutela o con la natura delle aree”. Né può opporsi che tale norma non sarebbe applicabile al caso di specie, non essendo l’attività di sala giochi di natura commerciale, atteso che, per un verso, la legge regionale assume un concetto di commercio in senso lato (ricomprendendovi anche attività che tradizionalmente non sono tali o addirittura pubblici esercizi e pubblici servizi, quali le attività di somministrazione di alimenti e bevande e la distribuzione di carburante), mentre, per altro verso, non può ragionevolmente negarsi che nelle sale giochi dedicate, da autorizzare ex art. 88 t.u.l.p.s., qual è quella per cui è causa, si realizza una commercializzazione del gioco mediante l’esercizio di apparecchi ex art. 110, comma 6, t.u.l.p.s. (cioè new slot e VLT). Va inoltre rilevato che l’impugnata ordinanza non interferisce in alcun modo con l’interesse pubblico (id est, la pubblica sicurezza) alla cui cura e tutela è finalizzata nel caso specifico l’autorizzazione questorile, essendo invece rivolto al rispetto delle scelte dell’amministrazione comunale in ordine alla valorizzazione di aree di particolare interesse, qual è il centro storico, scelte discrezionali e non macroscopicamente illogiche, irrazionali e irragionevole operate con la delibera consiliare predetta.
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