TAR PUGLIA-LECCE, SEZ. I – Sentenza 21 novembre 2013, n. 2357
È illegittima l’ordinanza del sindaco con cui sono stati soppressi i posteggi del mercato settimanale assegnati ad alcuni operatori, al fine di ovviare alle problematiche accertate della difficoltà di circolazione veicolare nell’area interessata dai posteggi, della difficoltà di accesso alle proprie case da parte dei cittadini residenti in tali zone; del congestionamento della viabilità …. Nel caso in esame, l’ordinanza non è sorretta dai requisiti necessari per l’esercizio del potere sindacale in esame, in quanto è stata adottata per fronteggiare esigenze note e ricorrenti (peraltro determinate dagli atti comunali con i quali erano stati assegnati i posteggi) per le quali potevano essere utilizzati gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento. Inoltre, l’ordinanza impugnata, non ha dato conto della necessaria valutazione dei contrapposti interessi, anche alla luce del fatto che la sicurezza pubblica, in relazione alla tutela del traffico e alle difficoltà della circolazione, poteva essere garantita anche attraverso il mantenimento dei posteggi su un solo lato della strada, vista l’ampiezza di questa (quale risulta dalla documentazione fotografica depositata), né ha individuato specificamente le difficoltà di accesso alle abitazioni costituite dalla posizione occupata dai posteggi (individuazione necessaria dato che l’allocazione dei posteggi è stata determinata dalla stessa amministrazione).
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