TAR PIEMONTE, SEZ. II – Sentenza 13 febbraio 2014, n. 269
Con riferimento al problema dell’inquinamento acustico derivante dai rumori provenienti da un locale aperto al pubblico, gli schiamazzi notturni possono senz’altro costituire un elemento fondante per le ordinanze contingibili e urgenti adottate dal sindaco quale ufficiale del Governo ai sensi dell’art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267 del 2000, purché però il disagio della popolazione, e quindi l’interesse pubblico al riposo delle persone, vengano violati da rumori che assurgano a forma di vero e proprio inquinamento acustico con danno alla salute delle persone. Tale necessario presupposto richiede un rigoroso accertamento istruttorio da parte dell’amministrazione la quale può avvalersi, nel corso del procedimento, dei qualificati accertamenti condotti dall’Arpa che è l’autorità preposta alla tutela ed alla salvaguardia ambientale (cfr., in particolare, TAR Piemonte, sent. n. 606 del 2012): accertamenti che, se compiuti, devono essere – beninteso – trasfusi nella motivazione del provvedimento finale. Nel caso di specie – in cui si contesta l’ordinanza che dispone la chiusura anticipata di un locale alle ore 24.00 di tutti i giorni della settimana – proprio questa è la mancanza da addebitare all’atto impugnato: in esso non si dà conto di specifici accertamenti istruttori condotti dall’Arpa, ma solo dei sopralluoghi effettuati dalle Forze dell’ordine i quali, tuttavia, possono al più fornire un iniziale indizio circa la sussistenza del requisito, richiesto dalla legge, consistente nei “gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana” (art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267 del 2000): indizio che, poi, va adeguatamente verificato dall’amministrazione procedente. Né, analogamente, è stata dovutamente documentata, nell’atto impugnato, alcuna situazione di “emergenza” connessa con l’inquinamento acustico, tale da giustificare – in tesi – l’attivazione del potere sindacale (pur sempre straordinario) di modifica degli orari degli esercizi commerciali, ai sensi del comma 6 dell’art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000. Una simile carenza, peraltro, nel certificare la fuoriuscita dell’azione amministrativa dai rigidi confini segnati dalla legge per l’adozione dei provvedimenti contingibili ed urgenti, ha al contempo determinato un’evidente discriminazione commessa ai danni del locale oggetto dell’ordinanza impugnata, la cui situazione in punto di immissioni rumorose – in assenza di specifiche risultanze istruttorie atte a dimostrare il superamento dei valori limite delle emissioni sonore – non appare in nulla differenziarsi, con riferimento all’interesse pubblico alla salubrità acustica, da quella di tutti gli altri locali notturni dislocati sul territorio comunale.
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