TAR LAZIO-ROMA, SEZ. II-BIS – Sentenza 10 luglio 2015, n. 9302
È illegittima l’ordinanza nella parte in cui vieta ai conduttori di animali di poter accedere alle spiagge libere durante la stagione balneare in quanto la totale assenza di motivazione non consente di apprezzare se esso sia riferibile a ragioni riconducibili all’igiene dei luoghi ovvero alla sicurezza di chi frequenta le spiagge. In ogni caso, la motivazione del provvedimento avrebbe dovuto contenere una specifica giustificazione delle misure adottate, che consentisse di verificare il rispetto del principio di proporzionalità, poiché l’autorità comunale avrebbe dovuto individuare le misure comportamentali ritenute più adeguate, piuttosto che porre un divieto assoluto di accesso alle spiagge. Il provvedimento impugnato è quindi illegittimo per difetto di motivazione. E tale vizio incide, altresì, sulla possibilità di supportare la ragionevolezza delle scelte operate dalla p.a., nella odierna fattispecie. Il provvedimento impugnato è, altresì, illegittimo sotto il connesso profilo della violazione del principio di proporzionalità, che impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi ‘inutili’ sacrifici. La scelta di vietare l’ingresso agli animali – e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori – sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata.
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