T.A.R. LOMBARDIA-BRESCIA, SEZ. II – Sentenza 18 luglio 2011, n. 1080
Sull’art. 54, comma 4, del D.lgs. 267/2000 si è di recente pronunciata la Corte Costituzionale, la quale ha stabilito che la suddetta norma, nel prevedere un potere di ordinanza non limitato ai casi contingibili e urgenti, viola la riserva di legge relativa di cui all’art. 23 Cost. (v. sentenza 7 aprile 2011 n. 115). In seguito a tale pronuncia l’ordinanza del Sindaco, con la quale il Comune vietava a tempo indeterminato qualsiasi forma di accattonaggio e di commercio abusivo molesto in ogni spazio pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, e in particolare nelle aree di interesse istituzionale e sociale (ossia nelle vicinanze di ospedale, tribunale, cimiteri, istituti scolastici, luoghi di culto, supermercati), è stata revocata. Ne consegue che è improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso proposto per l’annullamento della suddetta ordinanza.
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