E’ possibile per particolari esigenze organizzative dei servizi derogare all’art. 26 del CCNL 21.5.2018 delle Funzioni Locali, prevedendo un orario di lavoro ininterrotto di ore 7,12 giornaliere, senza l’effettuazione di una pausa dopo 6 ore di lavoro?
L’art. 26 del CCNL del 21.5.2018, in coerenza con le previsioni del D.Lgs.n.66/2003, ha introdotto, a favore dei lavoratori, una pausa obbligatoria di 30 minuti, in presenza di una prestazione di lavoro giornaliera che ecceda le sei ore, qualunque sia la ragione giustificativa di tale prolungata durata dell’orario di lavoro.
Un’eventuale e limitata deroga all’obbligo della pausa, limitatamente al profilo della durata, è consentita solo nelle specifiche fattispecie considerate nell’art.13 del CCNL del 9.5.2006, nell’ambito della complessiva disciplina dei buoni pasto.
L’art.26, comma 3, per il personale che si trovi nelle condizioni previste dall’art.27, comma 4, del medesimo CCNL del 21.5.2018, come emerge dalla lettura della clausola contrattuale, consente solo di ampliare la durata della pausa in presenza delle circostanze ivi richiamate, ma non anche di ridurla.
Per completezza informativa, si ricorda che la medesima pausa non può essere neppure soppressa, ridotta o dichiarata rinunciabile dalla contrattazione integrativa (non figurando questo profilo tra le materie ad essa demandate dal CCNL) o da atti unilaterali dell’Ente (per evidente contrasto con la legge e con il contratto collettivo nazionale di lavoro).
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