Orario di chiusura delle discoteche

25 Febbraio 2014
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Enti locali – servizi pubblici – disciplina degli orari – ordinanza del sindaco che fissa alle 3.00 del mattino l’orario di chiusura delle discoteche e in genere dei locali di pubblico spettacolo – illegittimità

 TAR LOMBARDIA-BRESCIA, SEZ. II – Sentenza 14 febbraio 2014, n. 186

La disciplina degli orari degli esercizi pubblici ha subito negli ultimi anni una rapida evoluzione per effetto di una politica legislativa mirata a favorire la possibilità di differenziazione dell’offerta. Si richiama in proposito il percorso che ha introdotto e perfezionato la liberalizzazione degli orari partendo dal d.lgs. 31.3.1998, n. 114 (art. 1, comma 3, lett. a-c), artt. 12-13), passando per il d.l. 4.7.2006, n. 223 (art. 3, comma 1, lett. d-bis)) e per il d.l. 6.7.2011, n. 98 (art. 35, comma 6), fino ad arrivare al d.l. 6.12.2011, n. 201 (art. 31); la nuova impostazione non riguarda soltanto le attività commerciali propriamente intese ma interessa anche agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (v. espressamente in questo senso l’art. 3, comma 1, del d.l. 223/2006); il medesimo regime si estende agli esercizi pubblici dove l’attività di somministrazione è secondaria rispetto a quella di intrattenimento musicale (si tratta dei locali classificati ai sensi dell’art. 3, comma 6, lett. d), della legge 25.8.1991, n. 287). Anche per questi esercizi, come in generale per ogni attività economica, vale infatti il principio di deregolamentazione reso esplicito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. 24.1.2012, n. 1, il quale dispone l’abrogazione di tutte le norme che “impediscono, limitano o condizionano l’offerta di prodotti e servizi al consumatore, nel tempo nello spazio o nelle modalità, ovvero alterano le condizioni di piena concorrenza fra gli operatori economici”; nel nuovo quadro normativo la fissazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici è una libera scelta degli imprenditori. Di conseguenza, i comuni non possono più perseguire finalità di programmazione generale utilizzando la leva degli orari (risulta abrogato, per questo aspetto, l’art. 50, comma 7, del d.lgs. 18.8.2000 n. 267, come pure le norme regionali corrispondenti), ma devono individuare altri strumenti di regolazione, tutti strettamente proporzionati al fine perseguito; in particolare, i comuni possono certamente proporsi obiettivi quali la protezione dei vicini dal rumore causato dalle attività di intrattenimento e la repressione di situazioni che creano allarme sul piano dell’ordine pubblico. Il primo obiettivo si risolve tuttavia nel potere di imporre misure di insonorizzazione dei locali e nel potere di negare (motivatamente) la deroga al superamento dei limiti di immissione sonora ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. h), della legge 26.10.1995, n. 447. Il secondo obiettivo parimenti non consente di intervenire in via generale sugli orari, ma ha due esiti possibili: (1) l’adozione per periodi limitati di ordinanze contingibili e urgenti ai sensi dell’art. 54 comma 4 del d.lgs. 267/2000; (2) la segnalazione al Questore ai fini dell’adozione dei provvedimenti di cui all’art. 100 del r.d. 18.6.1931, n. 773. Ne consegue che è illegittima l’ordinanza con la quale il sindaco ha fissato alle 3.00 l’orario di chiusura delle discoteche e in genere dei locali di pubblico spettacolo; sono altresì illegittimi i provvedimenti con i quali l’amministrazione, sulla base della richiamata ordinanza, ha negato deroghe all’orario di chiusura, considerato, nello specifico, che l’attività della discoteca non ha determinato problemi di disturbo della quiete pubblica.

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