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TAR del Piemonte, Sez. II, sentenza n. 657 del 5 febbraio 2010, interpreta l’art. 13 del d.Lgs. n.114/1998. Questo articolo stabilisce che le disposizioni del titolo che disciplina gli orari degli esercizi commerciali, “non si applicano alle seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d’arte, oggetti d’antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e prevalente, e le sale cinematografiche”.
Per il TAR Piemonte la liberalizzazione, anche per le categorie merceologiche assentite dal citato art.13, “non opera in maniera incondizionata e consente in realtà, in via automatica e diretta, unicamente l’apertura domenicale e festiva dell’esercizio commerciale al dettaglio e il supero del limite delle 13 ore di apertura durante la cosiddetta fascia diurna, ma in nessun caso autorizza la libera apertura degli esercizi di vendita in orario notturno. A norma dell’ultimo comma dell’art. 3, nella fascia oraria compresa tra le ore 22 e le ore 7 possono, infatti, rimanere aperti quei soli (e limitati) esercizi che sono stati espressamente autorizzati.”.
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