Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138 aveva modificato questa disposizione, sopprimendo le seguenti parole: “ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte”.
La legge n. 148 del 14 settembre 2011, che ha convertito il D.L. n. 138/2011, ha però soppresso il comma 4 dell’articolo 6 e pertanto la lettera d-bis) torna alla formulazione prevista dal D.L. 98/2011.
Solo le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande ubicate nei Comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d’arte potranno essere svolte senza dover rispettare:
• orari di apertura e di chiusura;
• la chiusura domenicale e festiva
• la chiusura della mezza giornata infrasettimanale.
La completa liberalizzazione degli orari, limitata alle località turistiche o città d’arte, si applica non solo per gli esercizi commerciali, ma anche agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, ma solo a decorrere dal 2012; la nuova norma ha carattere sperimentale ed inoltre il comma 7 del citato art.35 precisa che “Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012”.
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