Questo documento in pratica contiene le modalità applicative del precedente decreto ministeriale 10 ottobre 2007 sull’etichettatura obbligatoria degli oli di oliva e la loro tracciabilità, emanato in linea con la normativa europea, il quale stabilisce che sull’etichetta venga riportato in modo chiaro se l’olio proviene da olive coltivate in un unico Stato, nel quale è anche situato il frantoio di estrazione, oppure se esso proviene da olive coltivate in Stati diversi (in ordine decrescente di quantità) ed è stato estratto in un unico Stato, oppure se è il risultato finale di tagli di oli estratti in Stati diversi da olive coltivate in Stati diversi.
Questo decreto applicativo, per permettere lo svolgimento di tali operazioni ispettive, prevede che le imprese di condizionamento riconosciute detengano, per ogni stabilimento e deposito, un registro di carico e scarico, in cui annotare i movimenti per ogni tipo di olio introdotto ed uscito, del quale è obbligatorio dichiarare l’origine.
È importante ricordare che tutte le imprese dovranno possedere tale registro entro il prossimo 31 maggio. Infine, tutte le ispezioni saranno svolte nell’ambito di un preciso piano annuale che, pur coinvolgendo l’intera filiera, riguarderà soprattutto la commercializzazione degli oli di oliva vergini ed extravergini.
>> Decreto Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 5/2/2008 – Modalita’ applicative in materia di controllo dell’etichettatura dell’olio di oliva (G.U. 16/5/2008 n. 114)
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