In particolare il Ministero precisa che:
– la modifica del D.lgs 114/1998, prevedendo “una specifica ed ulteriore verifica dei presupposti necessari per l’avvio e l’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche”, rientra nella competenza legislativa riservata allo Stato in materia di professioni nell’ambito della competenza legislativa concorrente con le regioni fissata dall’art. 117, co.3 della Costituzione;
– l’imprenditore individuale senza coadiutori e/o dipendenti può presentare un “certificato di regolarità contributiva rilasciato dall’INP unitamente ad una dichiarazione che attesti l’impossibilità a presentare il DURC”;
– “i soggetti che richiedano una autorizzazione senza avere già in corso … attività d’impresa … e che quindi legittimamente … non possono presentare né il DURC né un certificato di regolarità contributiva” possono presentare un’autocertificazione nella quale dichiarano di essere impossibilitati ad ottenere sia il DURC che il certificato di regolarità contributiva;
La risoluzione, quindi, oltre a fornire importanti precisazioni per comuni ed operatori commerciali, risponde anche al Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali che, nella nota del prot. 25/1/0014909 del 12 ottobre 2009 aveva invece sostenuto che dovesse essere interpretato soltanto “quale norma “di indirizzo” nei confronti della normativa regionale” l’obbligo di presentazione del (DURC) in relazione all’esercizio dell’attività di commercio su aree pubbliche introdotto dall’art. 11 bis della L.102/2009.
>> Risoluzione Ministero dello sviluppo economico 6/11/2009, n. 100166 – Documento unico di regolarità contributivo (DURC) – Art. 11 della legge 3 agosto 2009, n. 102, di conversione del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, recante “Provvedimenti anticrisi, proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali”
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