I giudici, si legge nel commento pubblicato sul sito giustizia amministrativa, hanno respinto l’appello proposto dalla Presidenza del Consiglio e dal Ministero dell’economia e delle finanze, confermando la sentenza del Tar Lazio che sottolineava come l’emanazione successiva del cd. decreto Balduzzi non ha fatto venir meno l’obbligo a emanare le linee guida per il contrasto alla ludopatia previsto fin dal 2010 e rimasto inattuato.
Nella sentenza si chiarisce che, in un sistema cd. a tutele crescenti, l’entrata in vigore del decreto Balduzzi non rappresenta e non può rappresentare un ostacolo all’adozione di un atto amministrativo generale previsto da una legge tuttora in vigore, ma anzi costituisce un passo necessario verso l’attuazione di obiettivi posti dal legislatore in modo frammentato e rimasti ancora, allo stato, lettera morta nonostante le tante leggi succedutesi in materia. La mancata attuazione sia della legge del 2010 sia del decreto Balduzzi corre il rischio di innescare “un circolo vizioso per cui la mancata attuazione di una norma verrebbe superata da una nuova norma che, nell’abrogare la prima, resterebbe anch’essa non attuata”.
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