Subito in vigore per le amministrazioni l’obbligo di adottare una modulistica uniforme per la nuova SCIA su tutto il territorio nazionale. Poiché, però, tale modulistica deve ancora essere predisposta, è il decreto stesso a specificare che “fino all’adozione dei moduli, le pubbliche amministrazioni pubblicano sul proprio sito istituzionale l’elenco degli stati, qualità personali e fatti oggetto di dichiarazione sostitutiva, di certificazione o di atto di notorietà, nonché delle attestazioni e asseverazioni dei tecnici abilitati o delle dichiarazioni di conformità dell’agenzia delle imprese, necessari a corredo della SCIA, indicando le norme che ne prevedono la produzione”.
Da sottolineare l’ultimo passaggio. In sostanza la pubblica amministrazione deve indicare, per ogni documento, parere et similia che richiede di allegare alla nuova SCIA, anche il preciso riferimento normativo che lo impone. Questo per evitare richieste estemporanee da parte delle pubbliche amministrazioni non supportate da un obbligo di legge specifico.
Le sanzioni
Inoltre il decreto specifica anche sanzioni per i funzionari addetti inadempienti. Si legge infatti nel decreto legislativo n. 126/2016 che “la mancata pubblicazione delle informazioni e dei documenti e la richiesta di integrazioni documentali non corrispondenti alle informazioni e ai documenti pubblicati [sul sito istituzionale, ndr] costituiscono illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi”.
A seguito della presentazione della nuova SCIA il privato può iniziare immediatamente l’attività. Solo nel caso in cui la segnalazione certificata di inizio attività sia soggetta al rilascio preventivo di un parere da parte di una specifica autorità o amministrazione, il privato deve presentare la SCIA insieme alla domanda di rilascio del parere e può iniziare l’attività solo dopo l’emissione del parere stesso.
Infine si segnala che alla presentazione della nuova SCIA, il decreto impone l’obbligo del rilascio di una ricevuta (anche per via telematica) nella quale deve essere indicato il tempo entro cui l’amministrazione deve rispondere all’istanza del privato o, in alternativa, entro quali termini il silenzio assume significato di accoglimento dell’istanza.
Prossima fermata: Decreto SCIA 2
Con l’entrata in vigore del decreto sulla c.d. SCIA 1, ora è il turno del secondo decreto, c.d. SCIA 2 che è in discussione e che contiene una dettagliata lista di interventi edilizi che potranno essere richiesti tramite segnalazione certificata di inizio attività. Non solo. Il decreto riorganizzerà anche l’attività di edilizia libera: la comunicazione di inizio lavori “semplice”, per esempio, scomparirà e molti dei lavori prima sottoposti a CIL saranno assorbiti nella categoria dei lavori totalmente liberi. Rimarrà, invece, la comunicazione di inizio lavori asseverata.
PER APPROFONDIRE
– Tabella esplicaiva – Modifiche alla legge n. 241/1990 attuate dal DLGS n. 126/2016
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